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Interessi moratori maggiorati: parola alla Cassazione.

2025-02-13 13:40

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Interessi moratori maggiorati: parola alla Cassazione.

La pronuncia della Corte di Cassazione Civile, Sezione III, n. 3499 dell'11 febbraio 2025, si colloca nell'alveo interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite con la decisione n. 12449/2024, riaffermando il principio secondo cui la corresponsione degli interessi moratori nella misura maggiorata, prevista dall'art. 1284, quarto comma, c.c., non consegue automaticamente alla mora del debitore, ma presuppone una valutazione giudiziale specifica.


Profili giuridici della decisione:

  1. Interessi moratori maggiorati: requisito di accertamento giudiziale
    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la maturazione di tali interessi non costituisce un effetto legale automatico della mora, bensì una conseguenza subordinata a un'indagine giudiziale volta a verificare:

    • La natura del credito: la spettanza degli interessi maggiorati non è generalizzata, ma dipende dalla qualificazione del credito vantato dal soggetto istante.

    • L'eventuale regolazione pattizia: il giudice è tenuto a verificare l'esistenza di un accordo tra le parti che disciplini in modo autonomo la misura degli interessi.

    • L'individuazione del dies a quo: il momento di decorrenza degli interessi maggiorati può richiedere un'indagine sulla preesistenza di atti di costituzione in mora, come il sequestro o l'accertamento tecnico preventivo.

  2. Necessità di una statuizione espressa nel titolo esecutivo
    La conseguenza diretta di questa impostazione è che, in assenza di una chiara statuizione giudiziale nel dispositivo della sentenza, gli interessi moratori maggiorati non possono essere richiesti in sede esecutiva. Essi non operano ex lege, ma necessitano di una pronuncia che li riconosca specificamente.

  3. Implicazioni sistematiche e processuali

    • L'onere di domandare espressamente la corresponsione degli interessi maggiorati grava sulla parte creditrice già in sede di cognizione.

    • Il giudice deve statuire in maniera inequivoca nel dispositivo della sentenza, onde evitare incertezze applicative in fase esecutiva.

    • In assenza di una condanna espressa, il creditore è precluso dal richiedere l'applicazione degli interessi maggiorati in sede esecutiva.

Questa decisione si inserisce in un quadro interpretativo volto a rafforzare il principio di certezza del diritto, sancendo l'impossibilità di attribuire interessi di mora maggiorati in assenza di una previa declaratoria giudiziale. Ne consegue la necessità, per i creditori, di articolare le proprie domande in maniera dettagliata sin dalla fase introduttiva del giudizio, al fine di prevenire contestazioni e limitazioni in sede esecutiva.



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