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Bancarotta per distrazione: quando l’accusa non regge

2026-01-07 18:38

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Bancarotta per distrazione: quando l’accusa non regge

Nel diritto penale dell’impresa uno degli errori più frequenti è quello di trasformare un’irregolarità contabile in una responsabilità penale automati

Nel diritto penale dell’impresa uno degli errori più frequenti è quello di trasformare un’irregolarità contabile in una responsabilità penale automatica.
La recente sentenza della Corte di Cassazione penale, n. 40487 del 16 dicembre 2025, interviene proprio su questo punto, chiarendo in modo netto quando un amministratore non può essere ritenuto penalmente responsabile per bancarotta fraudolenta per distrazione .

La decisione è di particolare interesse per imprenditori, amministratori e professionisti, perché riafferma un principio fondamentale: nel processo penale non bastano i numeri, servono prove reali.

 

Il contesto: beni mancanti e imputazione per bancarotta

Molti procedimenti per bancarotta prendono avvio da una situazione ricorrente.
Dalla contabilità della società risultano beni aziendali – macchinari, attrezzature, merci – che, al momento del fallimento, non vengono rinvenuti nell’inventario. Da qui, spesso, l’immediata contestazione di una distrazione di beni a carico dell’amministratore in carica.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici di merito avevano fondato la condanna sul dato contabile: i beni risultavano iscritti in bilancio, ma non erano stati trovati. Secondo l’accusa, ciò bastava per affermare la responsabilità penale dell’amministratore.

 

La posizione della Cassazione: stop agli automatismi

La Suprema Corte ha invece annullato la sentenza, affermando un principio di grande rilievo pratico:

la responsabilità per bancarotta per distrazione richiede la prova dell’effettiva esistenza dei beni e della loro concreta disponibilità in capo all’imputato.

 

In altre parole, non è sufficiente che un bene risulti in contabilità. Occorre dimostrare che:

il bene esistesse realmente;

fosse ancora presente nel patrimonio sociale;

fosse nella disponibilità dell’amministratore al momento della sua gestione.

Se questi elementi non sono provati oltre ogni ragionevole dubbio, la condanna non può reggere.

 

Il valore della contabilità nel processo penale

Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda il ruolo delle scritture contabili.
La Cassazione ribadisce che, nel processo penale, la contabilità non ha valore di prova legale. Non esiste una presunzione di veridicità automatica dei libri e dei bilanci. Al contrario, il giudice è tenuto a:

verificare l’attendibilità intrinseca della contabilità;

confrontarla con la documentazione disponibile;

valutare se i dati riflettano davvero la realtà aziendale.

Questo principio assume particolare importanza nei casi in cui la contabilità sia stata redatta in modo approssimativo, inattendibile o addirittura falsato da gestioni precedenti.

 

La responsabilità non può ricadere su chi subentra

Un altro profilo centrale affrontato dalla Corte riguarda gli amministratori subentranti.
Se vi è il dubbio che i beni indicati in bilancio non esistessero già prima dell’ingresso in carica dell’imputato, oppure siano stati distratti da precedenti amministratori, non è possibile ribaltare automaticamente la responsabilità su chi è arrivato dopo. Il diritto penale, ricorda la Cassazione, non consente scorciatoie: la colpevolezza va dimostrata, non presunta.

 

Vendite di beni e presunta distrazione

La sentenza affronta anche il tema delle vendite di beni aziendali antecedenti al fallimento, spesso considerate sospette. La Corte chiarisce che una vendita può essere qualificata come distrattiva solo se è fittizia, ad esempio quando:

il prezzo non è stato realmente pagato;

il pagamento è simulato o compensato con crediti inesistenti.

La semplice circostanza che il prezzo sia ritenuto “basso” o “non congruo” non integra, di per sé, un reato, se l’operazione è reale e il corrispettivo è stato effettivamente versato.

 

Un principio di civiltà giuridica

La decisione della Cassazione si inserisce in un orientamento che mira a ricondurre il diritto penale dell’impresa alla sua funzione naturale: sanzionare condotte realmente fraudolente, non mere irregolarità formali o ricostruzioni indiziarie deboli. È un principio di civiltà giuridica che tutela:

gli amministratori corretti,

gli imprenditori che operano in contesti complessi,

chi subentra in situazioni aziendali già compromesse.

Conclusioni

La sentenza n. 40487/2025 ribadisce con forza che la bancarotta per distrazione non può essere affermata in modo automatico.
La mancanza di beni, da sola, non basta. La contabilità, da sola, non basta. Occorre una prova rigorosa, concreta e individualizzata della condotta. Per chi opera come amministratore o imprenditore, si tratta di un precedente di grande importanza, che conferma quanto sia essenziale affrontare tempestivamente e con competenza tecnica ogni contestazione penale in materia societaria e fallimentare.

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